Legge regionale 27 giugno 1996 n. 17 (BUR n. 61/1996)  
PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE (1996-2001)  

Art. 1 - Piano faunistico-venatorio regionale.

1. É approvato il Piano faunistico-venatorio regionale costituito dai seguenti documenti:

a) regolamento di attuazione nonché i criteri per l'individuazione delle aziende faunistico-venatorie, agri-turistico venatorie e centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;

b) tavole da 1 a 14 contenenti le cartografie che definiscono :

1) la conterminazione della zona faunistica delle Alpi;

2) la conterminazione degli ambiti territoriali di caccia;

3) la conterminazione delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura, dei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale. (2)

2. In fase di prima applicazione della presente legge e comunque prima dell'annata venatoria 1997-1998, la conterminazione ed il numero degli ambiti territoriali di caccia possono essere modificati, sentite le Province interessate.

Art. 2 - Validità.

1. Il Piano faunistico venatorio regionale ha validità quinquennale a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. (3)

Art. 3 - Abrogazione.

1. Sono abrogate le leggi regionali 14 settembre 1994, n. 57 e 1° settembre 1995, n. 39.

Art. 4 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 1996, n. 17 RELATIVA A:

PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE (1996-2001)

Sezione I - Regolamento di attuazione

Sezione II - Criteri di cui al comma 2, articolo 8, legge regionale

9 dicembre 1993, n. 50

Indice

Sezione I - Regolamento di attuazione

Titolo I - Statuto tipo per gli Ambiti territoriali di caccia

Titolo II - Disciplina dell'attività venatoria nel territorio lagunare e vallivo

Titolo III - Regolamento per le modalità di prima costituzione dei Comitati direttivi degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini

Titolo IV - Determinazione dell'indice di densità venatoria massima

Titolo V - Criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari e conduttori per l'utilizzo dei fondi rustici inclusi nel Piano faunistico venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia

Titolo VI - Criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed alle opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo, dall'attività venatoria (articolo 8, comma 5, lettera d) ed articolo 28 legge regionale n. 50/1993 )

Sezione II - Criteri di cui al comma 2, articolo 8, legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50

Titolo VII - Criteri per l'individuazione dei territori da destinare alla costituzione di Aziende faunistico-venatorie

Titolo VIII - Criteri per l'individuazione dei territori da destinare ad Aziende agri-turistico-venatorie

Titolo IX - Criteri per l'istituzione di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale

Sezione I - Regolamento di attuazione

TITOLO I

Statuto tipo per gli Ambiti territoriali di caccia

Art. 1 - Natura giuridica e sede.

1. L'Ambito territoriale di caccia è una struttura di tipo associativo senza fini di lucro, con interesse pubblico per la rilevanza degli scopi che persegue nella programmazione dell'esercizio venatorio e della gestione della fauna selvatica, su un territorio delimitato dal Piano faunistico-venatorio regionale.

2. L'Ambito è istituito dalla Provincia entro sessanta giorni dalla pubblicazione del Piano stesso.

3. La sede è stabilita in Comune di............................... in via.............................. n...............

Art. 2 - Organi dell'Ambito.

1. Sono organi dell'Ambito:

a) il Presidente;

b) il Comitato direttivo;

c) l'Assemblea dei soci;

d) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 3 - Durata in carica dei componenti del Comitato direttivo.

1. I componenti degli organi dell'Ambito rimangono in carica per il periodo di validità del Piano faunistico-venatorio regionale, dal momento del loro insediamento.

Art. 4 - Compiti e funzioni del Presidente.

1. Il Presidente è eletto dal Comitato direttivo.

2. Al Presidente spetta:

a) la legale rappresentanza dell'Ambito;

b) convocare e presiedere il Comitato direttivo e l'Assemblea dei soci;

c) assicurare l'osservanza delle norme di legge dei regolamenti regionali e provinciali e del presente Statuto, nonché dare esecuzione alle deliberazioni degli organi dell'Ambito;

d) decidere in caso di necessità ed urgenza sulle materie di competenza del Comitato e dell'Assemblea, con decisioni che in tal modo assunte sono ratificate dall'organo competente nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

4. Nel caso di dimissioni o di impossibilità definitiva di agire del Presidente e del Vicepresidente, entro quindici giorni, il membro più anziano del Comitato convoca il Comitato stesso per procedere alle nuove nomine.

Art. 5 - Composizione, compiti e funzioni del Comitato direttivo.

1. Il Comitato direttivo viene nominato dalla Provincia, ai sensi del comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , ed è composto da:

a) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale;

b) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

c) due rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale;

d) due rappresentanti della Provincia, esperti in materia di programmazione faunistico-venatoria.

2. Il Comitato elegge il Presidente, da scegliere tra i membri di cui alla lettera a) del comma 1, il Vicepresidente ed il Segretario.

3. Il Comitato direttivo promuove ed organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat naturali, provvede all'attribuzione degli incentivi anche finanziari ai proprietari ed ai conduttori dei fondi rustici per:

a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale sul territorio di competenza;

b) le coltivazioni destinate all'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, soprattutto sui terreni messi a riposo a seguito degli interventi previsti dalla vigente regolamentazione comunitaria in materia;

c) il ripristino di zone umide e dei fossati;

d) la differenziazione delle colture;

e) la messa a dimora delle siepi, di cespugli ed alberi adatti alla riproduzione ed all'alimentazione della fauna selvatica;

f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;

g) le tabellazioni, la difesa preventiva delle coltivazioni suscettibili di danneggiamenti da parte della fauna selvatica, l'alimentazione di soccorso degli animali in difficoltà, la manutenzione degli apprestamenti di ricovero ed ambientamento degli animali selvatici.

4. Al Comitato direttivo spetta:

a) ammettere all'Ambito mediante delibera motivata un numero di cacciatori superiore a quello stabilito dal titolo IV del regolamento di attuazione del piano, sussistendo le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 14 della legge 157/92;

b) determinare le quote associative annuali dovute dai soci, tenuto presente quanto previsto ai commi 11 e 12 dell'articolo 21 della legge regionale 50/93;

c) delimitare con tabelle esenti da tasse, ai sensi dell'articolo 21 comma 15 della legge regionale 50/93 secondo il modello stabilito con decreto dal Presidente della Giunta regionale, i confini dell'Ambito e le eventuali aree escluse alla caccia, istituite all'interno dell'Ambito stesso;

d) trasmettere alla Provincia entro il 31 marzo di ogni anno il programma delle attività che si intendono svolgere;

e) predisporre il bilancio di previsione ed il rendiconto da presentare all'Assemblea dei soci;

f) deliberare l'esclusione, il recesso o la decadenza motivata dalla qualifica di socio;

g) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività sociali;

h) determinare il compenso da corrispondere ai Revisori dei conti;

i) scrivere nel registro dei soci i cacciatori assegnati dalla Provincia all'Ambito;

l) curare la raccolta dei tesserini regionali da trasmettere alla Provincia entro il 31 marzo di ogni anno;

m) provvedere ai ripopolamenti ed alle immissioni di fauna selvatica;

n) accordare permessi giornalieri di ospite a cacciatori iscritti ad altri ambiti;

o) stabilire le modalità per l'esercizio del volontariato;

p) determinare l'ammontare dei contributi da erogare per il risarcimento dei danni recati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria.

5. Il Comitato è convocato dal Presidente almeno sei volte l'anno e comunque quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei membri che lo compongono.

6. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, portata a conoscenza dei suoi componenti con i mezzi idonei almeno quattro giorni prima della data fissata per la riunione.

7. Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza dei voti palesi e con almeno la presenza della metà dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. Per i componenti il Comitato direttivo non deve essere previsto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento dei compiti inerenti alla carica secondo le modalità stabilite dall'Assemblea.

Art. 6 - Definizione delle funzioni e dei compiti dell'Assemblea.

1. L'Assemblea è l'organo formato dall'intera comunità dei cacciatori assegnati a ciascun Ambito dalla Provincia territorialmente competente.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato ed in sua assenza dal Vicepresidente.

3. All'Assemblea spetta:

a) approvare lo Statuto dell'Ambito;

b) deliberare sugli argomenti sottoposti al suo esame da parte del Comitato;

c) nominare il Collegio dei Revisori dei conti;

d) approvare i bilanci, preventivo e consuntivo;

e) determinare eventuali conferimenti annuali di denaro e definire le prestazioni d'opera o di servizi dovuti dai soci per le attività dell'Ambito.

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno, di cui una almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio venatorio. È altresì convocata qualora ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quinto dei soci o dal Collegio dei Revisori dei conti.

5. La convocazione è fatta mediante comunicazione da affiggere all'albo della sede almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

6. Ogni socio può rappresentare, mediante apposita delega scritta, non più di due soci non partecipanti. Per la validità delle adunanze in prima convocazione è richiesta la presenza della maggioranza dei soci, la seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Dalla prima alla seconda convocazione deve trascorrere almeno un'ora. Le deliberazioni sono assunte a scrutinio palese con la maggioranza dei voti espressi. Sono nulle e vanno ripetute le votazioni in cui il voto degli astenuti presenti sia superiore a quello dei voti espressi.

Art. 7 - Facoltà, compiti ed attribuzioni del Collegio dei revisori dei conti.

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e da tre sostituti. Il Presidente del collegio è scelto tra gli iscritti al Registro dei revisori dei conti.

2. Al Collegio spetta:

a) redigere la relazione del bilancio preventivo;

b) redigere la relazione del rendiconto finanziario;

c) controllare l'attività ed i movimenti di cassa almeno una volta ogni tre mesi.

3. Il Collegio dei Revisori dei conti può assistere alle adunanze del Comitato direttivo e dell'Assemblea.

4. In qualsiasi momento i Revisori dei conti, anche individualmente, possono procedere ad atti di ispezione e di controllo, dandone immediata comunicazione scritta al Presidente del Collegio.

5. Il Revisore che senza giustificato motivo manchi a due riunioni del Collegio, decade dall'incarico.

6. Delle riunioni del Collegio viene redatto su apposito registro un verbale, sottoscritto dai presenti.

7. Il Collegio delibera a maggioranza. I dissenzienti hanno diritto di far iscrivere a verbale i motivi del dissenso.

8. Qualora il Collegio accerti gravi irregolarità nella gestione finanziaria dell'Ambito chiede l'immediata convocazione del Comitato direttivo. Persistendo le irregolarità informa sollecitamente il Presidente della Provincia.

9. Ai Revisori dei conti viene corrisposto un compenso annuo.

Art. 8 - Attribuzioni, compiti e funzioni del Segretario.

1. Il Segretario viene nominato dal Comitato direttivo.

2. Sono suoi compiti, la tenuta e l'aggiornamento del registro dei soci, la gestione contabile dell'Ambito. Redige i verbali delle riunioni del comitato e dell'Assemblea. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono posti all'approvazione nella successiva seduta.

Art. 9 - Assegnazione all'Ambito dei soci.

1. I soci dell'Ambito, sono assegnati dalla Provincia ed hanno il dovere di partecipare fattivamente alle attività dell'Ambito cui appartengono.

2. La qualifica di socio si perde per recesso, sospensione temporanea, esclusione o per causa di morte.

3. Nei confronti del socio che non ottemperi alle disposizioni dello Statuto o si renda responsabile di inadempienze o inosservanze la sospensione temporanea e l'esclusione sono deliberate con motivazioni scritte e lettera raccomandata dal Comitato. All'interessato è data facoltà di ricorrere entro dieci giorni dalla data della comunicazione al Presidente della Provincia.

4. I soci che recedono, oppure vengano sospesi o esclusi, non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata, od agli eventuali conferimenti di cui alla lettera e), comma 3 dell'articolo 6.

Art. 10 - Disposizioni amministrativo-contabili.

1. L'esercizio amministrativo e sociale dell'Ambito va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

2. Il bilancio di previsione è approvato entro il 31 ottobre.

3. Il rendiconto è approvato entro il 28 febbraio.

4. Per le attività dell'Ambito è costituito un fondo comune comprensivo:

a) delle quote associative annuali, di cui alla lettera b), comma 4 dell'articolo 5;

b) dei contributi della Provincia per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano faunistico-venatorio provinciale.

Art. 11 - Disposizioni finali.

1. In caso di sopravvenuta impossibilità di funzionamento del Comitato direttivo dell'Ambito, od in caso di sfiducia manifestata dalla maggioranza dei soci, il Presidente della Provincia dichiara sciolto il Comitato stesso, nomina un commissario ed entro tre mesi provvede alla costituzione del nuovo Comitato.

2. Il socio, per essere ammesso all'esercizio venatorio nell'Ambito dovrà accettare incondizionatamente le disposizioni del relativo Statuto.

3. Per quanto non sia espressamente previsto dallo Statuto, qualora applicabili, valgono le norme del Codice civile e le disposizioni previste dalla legge 157/92 e dalla legge regionale 50/93.

4. Il cacciatore iscritto ad un Ambito, può esercitare l'esercizio venatorio da appostamento per la caccia alla selvaggina migratoria, anche in altri Ambiti della regione, previo il consenso dei relativi organi di gestione, senza pagamento di ulteriori quote, fatta salva la particolare disciplina del territorio lagunare e vallivo.

TITOLO II

Disciplina dell'attività venatoria nel territorio lagunare e vallivo

Art. 1 - Delimitazione del territorio lagunare e vallivo.

1. Il territorio lagunare e vallivo della Provincia di Venezia costituisce l'ambito n. 5A5 della stessa Provincia come delimitato dall'apposita cartografia allegata al Piano faunistico venatorio regionale.

2. Il presente regolamento si applica anche al territorio lagunare e vallivo di Caorle-Bibione e alla Laguna del Morto di Cortellazzo, comprese le Aziende faunistico-venatorie San Gaetano, Valnova, Zignago-Perera e Valgrande di caccia, facente parte dell'ambito territoriale di caccia n. 5A1 della provincia di Venezia.

3. La laguna di Caorle-Bibione è delimitata a sud dalle foci del Nicesolo e del Baseleghe, a nord del Nicesolo fino alla strada jesolana, a ovest dal Nicesolo, ad est dal Canale degli Alberoni, canale del Morto, canale dei Lovi, canale Lugugnana, laguna delle Zumelle e del Merlo, canale Canadere.

4. Il territorio lagunare e vallivo della Provincia di Padova costituisce l'ambito n. 3A8, come delimitato dall'apposita cartografia allegata al Piano faunistico venatorio regionale.

5. Il territorio lagunare e vallivo della Provincia di Rovigo costituisce l'ambito n. 4A3 come delimitato dall'apposita cartografia allegata al presente Piano faunistico venatorio regionale.

Art. 2 - Esercizio venatorio.

1. Negli Ambiti territoriali del territorio lagunare e vallivo, l'esercizio venatorio è consentito con l'uso di richiami vivi in conformità a quanto previsto dalla legge 157/92.

2. Le Province individuano, quantificandone il numero e la localizzazione, i seguenti appostamenti:

a) BOTTE

manufatto di forma tronco - conica, saldamente ancorato al fondale;

b) PALCHETTO

manufatto costituito da una serie di assi sopraelevato dal suolo saldamente infisso nel fondale;

c) COVEGLIA O COEGIA

manufatto saldamente ancorato al fondale per tutta la stagione venatoria, nascosto con canne palustri.

3. È altresì previsto l'esercizio venatorio da appostamento anche se diverso da quelli indicati alle lettere a), b), c) con carattere temporaneo.

4. L'istituzione e la realizzazione degli appostamenti di cui al comma 2 è a carico del Comitato direttivo dell'Ambito in cui sono collocati.

5. La distanza per gli appostamenti di cui alla legge regionale n. 50/1993 dal confine degli istituti di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 9, comma 2 e degli articoli 29 e 30 della stessa legge, è stabilita dalle Amministrazioni provinciali interessate.

6. La distanza tra gli appostamenti in funzione non potrà essere inferiore a mt. 200.

Art. 3 - Ammissione dei cacciatori all'Ambito.

1. La densità massima dei cacciatori da iscrivere all'Ambito, tenendo conto del numero degli appostamenti individuati e del rapporto massimo di tre cacciatori per ogni appostamento, è di 7 cacciatori per ogni 100 ettari. Si procede all'assegnazione dei cacciatori all'Ambito sulla base delle seguenti priorità:

a) essere proprietario o conduttore di fondi inclusi nell'Ambito;

b) essere residenti nel territorio dell'Ambito;

c) essere residenti nell'Ambito limitrofo;

d) essere residenti nelle altre province del Veneto;

e) essere residenti in altre regioni.

Art. 4 - Uso della barca.

1. Nell'intero territorio lagunare e vallivo del Veneto è permesso l'uso della barca a motore quale mezzo di trasporto per raggiungere e per ritornare dagli appostamenti di caccia.

Art. 5 - Giornate ed orari di attività venatoria.

1. Fatto salvo quanto altro stabilito dai calendari venatori assunti ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 50/1993, l'attività venatoria nel territorio lagunare e vallivo è consentita per tre giornate settimanali a scelta.

2. La posa degli stampi e dei richiami vivi, le operazioni di ritiro, e le altre operazioni inerenti all'attività venatoria sono consentite secondo quanto disposto dall'articolo 14, comma 3 della legge regionale n. 50/1993 .

3. I capi di fauna abbattuta devono essere annotati sull'apposito tesserino lagunare-vallivo a recupero avvenuto.

Art. 6 - Attività venatoria nelle Aziende faunistico-venatorie.

1. L'attività venatoria nelle Aziende faunistico-venatorie ricadenti nelle aree lagunari e vallive è disciplinata dalla legge regionale 50/93, dai calendari venatori assunti ai sensi dell'articolo 16 della suddetta legge, dal presente regolamento e dal disciplinare dell'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione provinciale competente.

Art. 7 - Oasi di protezione all'interno di aziende faunistico-venatorie.

1. Le oasi di protezione poste all'interno delle aziende faunistico-venatorie vallive, istituite ai sensi dell'articolo 29 comma 5 legge regionale 50/93, sono gestite dai concessionari dell'azienda valliva. Il concessionario è tenuto ad assicurare, a propria cura e spesa, la protezione, la sosta e la riproduzione della fauna entro il perimetro dell'oasi. L'azienda provvede inoltre alla alimentazione di soccorso della fauna acquatica in caso di avverse condizioni meteoatmosferiche.

2. Il concessionario, anche mediante la collaborazione di associazioni od enti di ricerca, deve provvedere al censimento periodico della fauna migratoria presente comunicando i dati al competente ufficio provinciale.

3. I censimenti devono essere eseguiti alle seguenti scadenze: 15 gennaio - 28 febbraio - 31 marzo - 31 maggio - 31 agosto - 15 novembre.

Art. 8 - Nuove aziende faunistico-venatorie.

1. Possono concedersi nuove aziende faunistico-venatorie, purché i richiedenti individuino all'interno del perimetro una zona da vincolarsi ad oasi di protezione, che verrà automaticamente, con il provvedimento di concessione, ad integrare la quota di zona sottoposta a divieto di caccia di cui al presente Piano faunistico-venatorio regionale.

Art. 9 - Sanzioni.

1. Ferme restando le sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge 157/92, per le violazioni al presente regolamento si applica la sanzione prevista dall'articolo 35, lettera m) della legge regionale 50/93.

TITOLO III

Regolamento per le modalità di prima costituzione dei Comitati direttivi

degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini

Art. 1 - Commissario provvisorio.

1. Il Presidente della Provincia, sentite le associazioni venatorie, le organizzazioni professionali agricole e le associazioni ambientaliste, nomina un Commissario per ciascun Ambito territoriale di caccia e per ogni Comprensorio alpino che rimane in carica per un anno dalla data di entrata in vigore del presente Piano e comunque fino all'insediamento del Comitato direttivo.

2. Il Commissario è scelto tra le persone di comprovata capacità tecnico-amministrativa ed esperte in materia faunistico-venatoria.

Art. 2 - Compiti del Commissario.

1. Il Commissario provvede, anche avvalendosi della collaborazione di un massimo di tre operatori di segreteria, a:

a) tenere i rapporti con l'Amministrazione provinciale;

b) ricevere ed esaminare le domande di adesione all'Ambito territoriale di caccia ed al Comprensorio alpino;

c) predisporre il bilancio per l'espletamento delle attività di competenza;

d) convocare e presiedere l'Assemblea degli iscritti con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione nonché l'ordine del giorno entro due mesi dalla sua nomina nel modo e con i mezzi che il Commissario riterrà opportuno;

e) presiedere l'Assemblea dei soci per l'elezione del Comitato;

f) disporre per le operazioni di tabellatura dell'Ambito territoriale di caccia o del Comprensorio alpino.

Art. 3 - Spese.

1. La Giunta provinciale autorizza le spese necessarie per i compiti di cui al presente regolamento.

2. Il commissario finalizza il fondo spese assegnato dalla Giunta provinciale per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

Art. 4 - Vigilanza.

1. Il Presidente della Provincia, in caso di inerzia o di impedimento del Commissario nell'espletamento dei suoi compiti, lo sostituisce con effetto immediato con un altro Commissario il quale assume entro le ventiquattro ore funzioni, compiti e doveri del Commissario decaduto.

TITOLO IV

Determinazione dell'indice di densità venatoria massima

Art. 1 - Determinazione dell'indice di densità venatoria massima.

1. Ferme restando le indicazioni statali concernenti l'indice di densità venatoria minima, annualmente la Giunta regionale determina, sentite le Province interessate, sulla base dei dati censuari, l'indice massimo della densità venatoria negli Ambiti territoriali di caccia, derivante dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo pastorale regionale.

TITOLO V

Criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari e conduttori

per l'utilizzo dei fondi rustici inclusi nel Piano faunistico-venatorio

regionale ai fini della gestione programmata della caccia

Art. 1 - Finalità.

1. I conduttori o i proprietari dei fondi rustici inclusi nel Piano faunistico-venatorio regionale, ai fini della gestione programmata della caccia, hanno diritto all'assegnazione di contributi per l'utilizzazione dei fondi stessi.

2. Il termine utilizzazione va riferito sia all'attività venatoria intesa in senso stretto come attività di abbattimento di fauna selvatica, sia alla gestione complessiva di tutti gli istituti che concorrono alla formazione del presente Piano.

Art. 2 - Contributi per l'utilizzo dei fondi su cui si esercita l'attività venatoria.

1. Il proprietario o conduttore di un fondo rustico dell'estensione minima di dieci ettari, per avere diritto al contributo di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 157/92, presenta all'Amministrazione provinciale competente per territorio, apposita richiesta attestante:

a) la proprietà o la conduzione del fondo;

b) l'estensione del fondo;

2. La richiesta deve essere corredata da una descrizione delle condizioni agronomiche del fondo, nonché da un progetto sulle misure dirette alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente, da realizzare nel corso di validità del Piano faunistico regionale.

3. La richiesta ha validità per la durata del Piano; qualora intervengano modifiche rispetto alla domanda il richiedente aggiorna la richiesta.

4. La Provincia, avvalendosi del Comitato di cui all'articolo 28 comma 3 della legge regionale n. 50/93, assegna agli aventi diritto contributi in base ai seguenti parametri:

a) estensione del fondo: per ogni ettaro punti 1

b) condizioni agronomiche: 1) insufficienti punti 1

2) sufficienti punti 2

3) buone punti 3

c) progetto sulle misure di tutela e valorizzazione dell'ambiente:

1) insufficiente punti 1

2) sufficiente punti 2

3) buono punti 3

5. Ai fini della valutazione delle lettere b) e c) (condizioni agronomiche e progetto) vanno considerate come interventi le opere di cui ai successivi articoli.

Art. 3 - Sfalci e riattivazione dei pascoli.

1. In alta montagna, in corrispondenza di alpeggi abbandonati o poco sfruttati, il contributo sarà dovuto a chi promuove iniziative di manutenzione delle praterie adeguatamente estese ed accessibili a mezzi meccanici, ove sussistano concrete possibilità di sostenere le popolazioni di coturnice (Alectoris graeca) e/o di conservare o rendere disponibili risorse di pascolo per gli ungulati frequentanti le alte quote.

2. Unitamente o in alternativa alle pratiche di sfalcio si dovranno incoraggiare programmi di allevamento di razze di interesse zootecnico in pericolo di estinzione (Documento di lavoro Commissione CEE 28 ottobre 1992), fondati sullo sfruttamento di pascoli a rotazione. A mezzo monte si dovrà dare importanza al recupero di prati o pascoli idonei al riguardo di ubicazione e composizione floristica così da favorire lo svernamento della coturnice, degli ungulati e della lepre comune.

3. Nei fondovalle e sui bassi versanti soleggiati si dovranno valutare le opportunità di adottare provvedimenti di ripristino colturale di prateria a vantaggio della lepre e del capriolo.

Art. 4 - Colture a perdere.

1. La dizione coltura a perdere è riservata alle coltivazioni espressamente destinate ad uso esclusivo della fauna selvatica e non alle frange di colture agrarie al limite della redditività o mai entrate in produzione per avversità di vario genere.

2. Le colture a perdere tendono a sostituire o ad integrare pratiche di alimentazione di soccorso, ma non solo in aree soggette a carenze stagionali di disponibilità di alimenti per la fauna selvatica.

3. Tenuto conto dell'accessibilità da parte dei vertebrati omeotermi stanziali e migratori, le colture a perdere dovranno interessare di preferenza superfici a suo tempo utilizzate da colture tradizionali, raggiungibili con mezzi meccanici anche di modesto impiego, convenientemente distanti dagli abitati ed esonerate dai rischi di forzati attraversamenti di strade, autostrade e ferrovie.

4. Tra le tecniche agronomiche adottate nelle colture a perdere devono escludersi le somministrazioni di concimi chimici, fitofarmaci e diserbanti.

5. In base all'idoneità dei terreni e delle condizioni climatiche, dovranno prendersi in considerazione le semine di mais tardivi, crucifere, cereali vernini e barbabietole da foraggio.

Art. 5 - Decespugliamenti e interventi sui cedui.

1. I decespugliamenti dovranno riguardare esclusivamente la bassa vegetazione legnosa che si stabilisce spontaneamente in spazi aperti abbandonati dalle attività agricole e zootecniche.

2. Essi dovranno tendere a favorire l'instaurarsi di un sistema di macchie separate da congrue superfici erbose intercalari e riguarderanno principalmente il nocciolo e l'ontano verde, a vantaggio dei mammiferi selvatici pascolanti, dei galliformi e della minuta avifauna nidificante o di passo.

3. D'intesa con i Servizi forestali regionali, si potranno prevedere opportune pratiche di taglio oltre i periodi consentiti dalle vigenti prescrizioni di polizia forestale.

4. Gli interventi sui cedui, ove ammessi dalle condizioni generali di stabilità idrogeologica e di assetto della vegetazione, devono intendersi come riprese dei razionali cicli di coltura dei cedui stessi, mediante operazioni distribuite su modeste superfici (1000-2000 metri quadrati) e atte a configurare un fitto mosaico di situazioni di margine.

5. Parallelamente, ad arricchimento della cenosi ed a favore di disparate componenti faunistiche, dovranno altresì considerarsi incentivabili le integrazioni della vegetazione legnosa con specie indigene, arboree, arborescenti o cespugliose, produttrici di frutti commestibili, quali i ciliegi, i sorbi, il melo selvatico.

Art. 6 - Costituzione e cura di siepi.

1. Sono considerate siepi, gli allineamenti di specie arboree o arbustive mantenute ad altezza non superiore a 3 metri lungo i confini di proprietà ed appezzamento, i bordi di strade, i margini superiori di inclusi e le sponde dei corsi d'acqua.

2. La loro costituzione deve prevedere un'opportuna associazione di specie di piante (Crategus, Prunus, Euonimus, Laburnum, Corylus, Salix), tale da assicurare sia un rivestimento di fronde fin dalla base, sia una produzione di alimento vegetale ben distribuita nell'arco delle stagioni ed accessibili ad un'ampia varietà di animali selvatici.

Art. 7 - Interventi sulle acque.

1. Ai fini dell'incentivazione, essi debbono consistere nella eliminazione di fonti di inquinamento da cause banali o accidentali, nel ripristino dell'integrità risorgiva, dei corpi e dei corsi d'acqua come sede di forme di vita animale e punti di abbeverata e di sosta per la fauna selvatica.

2. Poiché le operazioni di adattamento ambientale spesso interferiscono con le attività legate alle produzioni agricole, all'interno dell'area interessata sarà necessario prevedere la possibilità di riconoscere ai conduttori dei fondi una forma di incentivo economico a titolo di compenso per la eventuale mancata produzione o a sostegno delle maggiori spese sostenute in modo tale da favorire questo tipo di operazione.

3. I tipi di intervento inclusi nel Piano da riconoscere prioritariamente saranno rivolti al ripristino degli elementi fissi del paesaggio agrario ed in particolare consisteranno in:

a) impianto di siepi divisorie tra appezzamenti coltivati;

b) impianti di aree cespugliate marginali in zone non interessate da coltivazioni;

c) impianto di boschetti con vegetazione arborea autoctona;

d) semine di erba medica e prati in genere, preferibilmente in associazione con il ripristino degli elementi ambientali di cui alle lettere a), b) e c), con l'impegno da parte del conduttore del fondo a non operare lo sfalcio dei prati su strisce laterali di almeno un paio di metri;

e) il ripristino dell'inerbimento delle scoline;

f) la conservazione in sito di stoppie di cereali autunnali e primaverili;

g) la produzione di alimenti per la fauna selvatica mediante la semina di colture a perdere (sorgo, miglio, girasole);

h) la limitazione di velocità delle macchine falciatrici e trebbiatrici;

i) l'impiego di barre di involo da utilizzare per trebbiatrici e falciatrici;

l) la realizzazione di pozze utilizzabili dalla fauna selvatica in zone scarsamente dotate di risorse idriche;

m) la differenziazione delle colture tra appezzamenti contigui.

Art. 8 - Erogazione contributi.

1. La determinazione dei contributi da erogare dovrà essere concordata preventivamente con i conduttori dei fondi interessati dalle operazioni di riqualificazione e l'entità del contributo si dovrà calcolare tenendo conto dei seguenti criteri:

a) le maggiori spese sostenute dal conduttore;

b) il mancato reddito per riduzione del raccolto;

c) l'apporto del volontariato.

Art. 9 - Interventi.

1. La realizzazione degli interventi dovrà essere affidata agli agricoltori conduttori dei fondi o, per quanto possibile, come attività di volontariato da parte di cacciatori in accordo con gli stessi agricoltori.

Art. 10 - Disposizioni generali.

1. Le vegetazioni spontanee lungo argini e scoline, che sono i pochi rifugi permanenti per la selvaggina, in particolare per la lepre e rappresentano anche una importante fonte alimentare, non vanno bruciate. L'uso di diserbanti di prima e seconda classe il cui effetto sulla fauna non si esplica solo nella sottrazione di habitat adatti ma causa eventi di indubbia gravità con fatti di intossicazione, è vietato per quanto concerne le opere di manutenzione di canali e corsi d'acqua di vario tipo; i tagli della vegetazione riparia, generalmente effettuati dai consorzi di bonifica, saranno eseguiti con cura particolare seguendo alcune prescrizioni al fine di evitare che le operazioni dell'intervento rechino disturbo in un periodo biologico delicato come è quello della cova e sottraggano agli animali acquatici le sedi adatte alla costruzione dei nidi: a partire da entrambe le sponde andrà esclusa dal taglio delle macrofite acquatiche una fascia di rispetto di almeno un metro di larghezza all'interno del corso d'acqua, - prima della fine dell'estate, quando le covate di anatidi e rallidi sono state portate a termine, sarà da evitare nel modo più assoluto il taglio della vegetazione riparia ed in particolare del canneto.

Proposte di contributo relative alla ricomposizione dei biotopi faunistici quali siepi, macchie alberate, boschetti, zone umide.

1 Ricostituzione di siepi agrarie

a) Corresponsione di una somma pari al ricavato medio netto della coltura attigua per una fascia larga metri 4 e lunga quanto la siepe realizzata per cinque anni dalla data d'impianto.

b) Fornitura gratuita delle piante.

c) Contributo annuale di lire 500 al metro quadrato per manutenzione ordinaria a partire dal decimo anno dalla data d'impianto per i cinque anni seguenti.

2 Ricostruzione di boschetti di tipo agrario a vegetazione mista (robinia, acero campestre, ciliegio selvatico, bagolaro, eccetera) o di boschi planiziali (carpine, orniello, farnia, leccio, eccetera)

a) Corresponsione di una somma pari al settantacinque per cento del ricavato medio netto di coltura del mais su pari superficie per la durata di dieci anni dalla stagione d'impianto.

b) Fornitura delle piante.

3 Ripristino o creazione di piccole zone umide (stagni e canneti, fossi alberati, pozze campestri)

a) Corresponsione di una somma pari al cinquanta per cento del ricavato medio netto di coltura del mais su pari superficie per la durata di sette anni dalla data di realizzazione dell'opera.

Accesso ai contributi

Per accedere ai contributi sono necessari:

a) la presentazione di richiesta di contributo con allegato progetto di realizzazione dell'intervento ambientale a fini faunistici e cioè: planimetria in scala 1:200 e relazione tecnica;

b) la valutazione del progetto da parte di una Commissione tecnica nominata dall'ambito;

c) sopralluogo di un tecnico incaricato ed autorizzato all'erogazione del contributo nei termini predetti.

TITOLO VI

Criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed alle opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo, dall'attività venatoria ( articolo 8, comma 5, lettera d) ed articolo 28 legge regionale n. 50/93)

Premessa

Il danno da risarcire dovrà riguardare tutte le produzioni agricole e cioè sia quelle riferite alle coltivazioni erbacee che i prodotti dell'allevamento zootecnico o di quello di specie selvatiche.

Nel concetto di produzione agricola devono comprendersi, in base alle norme che regolano tale attività, anche i prodotti dell'allevamento zootecnico ben potendo questi ultimi essere danneggiati dall'attività venatoria e, anche se raramente, dalla presenza di fauna selvatica su un territorio che presenti forme di patologie contagiose.

Lo stesso dicasi per quelle aziende agricole che hanno come loro attività la produzione di fauna selvatica che potrebbe essere danneggiata dalla attuazione dell'attività venatoria nel circondario, come dalla presenza di fauna selvatica, sia per ragioni trofiche sia per problemi di insorgenze patologiche.

Saranno pertanto risarciti i danni arrecati da tutta la fauna selvatica tanto che essa appartenga a specie protette che a specie cacciabili.

Per quanto riguarda invece il danno creato dall'esercizio venatorio verrà presa in considerazione anche l'attività che non si svolge conformemente alla normativa vigente (ad esempio l'esercizio di caccia all'interno di zone ove esistano colture in atto o frutti pendenti).

Potranno inoltre essere rifuse ai conduttori agricoli le spese necessarie al ripristino delle opere danneggiate dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria.

Criteri

1. Richiesta di constatazione del danno

Non sono ammessi ad indennizzo danni stimati di importo inferiore a lire 100.000.

L'agricoltore, sia esso proprietario o conduttore del fondo, nei cui terreni siano stati evidenziati danni ad opera di animali selvatici, potrà inoltrare richiesta di accertamento al Presidente della Provincia. Nella richiesta, corredata dai dati anagrafici, titolo di proprietà o possesso, residenza e codice fiscale del richiedente, dovrà essere indicato quanto segue:

a) la superficie danneggiata;

b) il tipo di coltura danneggiata;

c) la quantità o stima del prodotto o animali danneggiati;

d) le caratteristiche del danno in relazione alle specie che lo hanno causato.

2. Tipologia dei prodotti danneggiati

Sono individuate le seguenti tipologie dei prodotti danneggiati:

a) Colture erbacee:

1) prati-pascoli;

2) colture foraggere, cerealicole, industriali;

3) colture orticole;

4) pascoli permanenti.

b) Colture arboree in attualità di coltivazione:

1) frutteti, oliveti, vigneti, castagneti da frutto;

2) rimboschimenti fino a tre anni dall'impianto.

Le tipologie delle infrastrutture ammesse a risarcimento del danno risultano le seguenti:

1) opere realizzate a sostegno dei filari nelle colture arboree;

2) opere, quali fossetti, per la regimazione delle acque;

3) animali da allevamento.

3. Stima dei danni

A. Danni alle colture cerealicole, foraggere ed ai pascoli permanenti:

1 - Danni alla semina

Qualora il danno accertato risulti interessare una quota superiore al sessanta per cento della superficie investita dalla coltura danneggiata deve essere ammessa, ove richiesta, la risemina.

In tal caso, l'indennizzo è corrispondente al costo delle sementi e della manodopera necessarie al ripristino della coltivazione. Nel caso non si richieda il ripristino della coltivazione o il danno interessi meno del sessanta per cento della superficie, l'indennizzo viene calcolato sulla base di:

a) valutazione economica del prodotto sul campo fornita dai Mercuriali della Camera di Commercio con riferimento all'epoca di raccolta;

a) entità della superficie danneggiata;

c) produzione media zonale.

2 - Danni in fase di maturazione delle colture

Sulla base dei precedenti criteri viene ammesso a indennizzo la perdita di prodotto in fase di maturazione.

Nel caso di danneggiamento al cotico erboso verrà corrisposto un indennizzo equivalente al costo del lavoro occorrente per il ripristino, secondo il prezzario regionale.

B. Danni alle colture agricole

In caso di danno alle produzioni orticole, siano essere destinate alla vendita che ad autoconsumo, l'ammontare dell'indennizzo è determinato sulla base dei criteri precedenti relativi a superficie danneggiata, prezzo del prodotto e produzione media zonale.

C. Danni alle colture arboree in attualità di coltivazione (frutteti, oliveti, vigneti e castagneti da frutto)

Qualora il danno sia tale da consigliare la sostituzione di piante, l'ammontare dell'indennizzo viene calcolato sulla base dei criteri precedenti, pari alla perdita di prodotto.

D. Danni a rimboschimenti fino a tre anni dell'impianto

Ove si verifichi la necessità di sostituzione di piantumazione danneggiata l'indennizzo viene calcolato sulla base del costo delle sostituzioni messe a dimora.

Procedure e modalità

a) Gli uffici provinciali predisporranno un apposito modello di domanda contenente tutti i dati necessari all'individuazione dell'appezzamento e delle strutture che hanno subito i danni.

Ai sensi dell'articolo 28, comma 4 della legge regionale 50/93 la domanda deve essere presentata in tempo utile per consentire l'accertamento, prima del quale non dovrà essere modificato lo stato di fatto delle colture, dell'allevamento o delle opere. Le eventuali modifiche dovranno essere segnalate per tempo all'Amministrazione provinciale.

Se il prodotto viene raccolto o la coltura sostituita prima dell'accertamento tecnico non si darà luogo ad alcun risarcimento, a meno che il conduttore danneggiato non faccia fare a sue spese una perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato.

L'accertamento sarà effettuato da un Tecnico agrario dell'Ispettorato regionale dell'agricoltura o da un tecnico dell'Amministrazione provinciale. Dell'accertamento potranno anche essere incaricate le Guardie del corpo di vigilanza venatoria provinciale. Gli agenti così incaricati dovranno accertare solo ed esclusivamente la causa del danno e le specie selvatiche che lo hanno provocato, restando al tecnico della Provincia la valutazione dello stesso.

b) Valutazione del danno

Il Tecnico determina la quantità del danno alle colture procedendo con saggi su vari campioni rappresentativi dell'appezzamento danneggiato alla presenza dell'interessato o da persona da lui espressamente delegata.

c) Liquidazione

Sulla base dell'accertamento tecnico dei danni, e dei criteri previsti dal presente Regolamento, la liquidazione avviene secondo quanto previsto dall'articolo 28 commi 3 e 4 della legge regionale 50/93.

Tali criteri possono essere di riferimento anche per la determinazione del risarcimento dei danni che si verificherebbero nei territori degli Ambiti territoriali di caccia.

Sezione II - Criteri di cui al comma 2, articolo 8,

legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50

TITOLO VII

Criteri per l'individuazione dei territori da destinare alla costituzione di Aziende faunistico-venatorie

L'Azienda faunistico-venatoria ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale n. 50/1993 non deve avere finalità di lucro, è soggetta a tassa di concessione regionale e le finalità devono essere prevalentemente naturalistiche e faunistiche, con particolare riferimento alla tipica fauna alpina, alla grossa fauna europea ed a quella acquatica.

La concessione dell'Azienda faunistico-venatoria, deve essere corredata da idonei programmi di conservazione e ripristino ambientale allo scopo di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali zone la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo piani di assestamento ed abbattimento.

La richiesta di concessione da presentare all'Amministrazione competente deve essere corredata, ai sensi dell'allegato B della legge regionale n. 50/1993 , del piano tecnico-economico che deve contenere:

a) una descrizione del territorio, comprendente la superficie totale, l'altimetria minima e massima, la ripartizione colturale delle aree coltivate con relativo ettaraggio, le dimensioni di eventuali aree boschive, di bacini idrici artificiali, di zone umide vallive ed allagate, delle aree ad incolto;

b) precisazioni sul modello di conduzione agricola forestale, zootecnica ed ittica;

c) i Piani pluriennali di ripristino, conservazione e gestione ambientale, con particolare riguardo agli interventi di miglioramento degli habitat ai fini faunistici. Per le aziende faunistico-venatorie esistenti, tali piani dovranno essere presentati entro centottanta giorni dalla richiesta di rinnovo;

d) la qualificazione faunistica del comprensorio, riguardante, oltre che le popolazioni appartenenti alle specie cacciabili anche quelle di specie protette che rivestono particolare interesse naturalistico e vi siano presenti in forma temporanea o permanente;

e) eventuali programmi pluriennali di immissione di specie selvatiche con l'indicazione delle finalità perseguite (ripopolamento, introduzione o reintroduzione), i quantitativi annui che si intendono liberare nonché la durata dei programmi stessi.

TITOLO VIII

Criteri per l'individuazione dei territori da destinare ad Aziende agri-turistico-venatorie

Le Aziende agri-turistico-venatorie, così come previsto dall'articolo 30 della legge regionale n. 50/1993 devono essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico e coincidere con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree ad agricoltura svantaggiata, ovvero dismessa da interventi agricoli ai sensi della normativa comunitaria in materia.

La concessione nella zona Alpi di aziende agri-turistico-venatorie viene rilasciata a condizione che non vi sia la presenza di tipica fauna alpina, fatto che non permetterebbe alla stessa di avere quella tranquillità e quella tutela di cui necessita, stante lo sfruttamento intensivo del territorio dell'attività venatoria.

Lo scarso rilievo faunistico deve valutarsi soprattutto in base alle risultanze dei Piani faunistici venatori provinciali.

Se ad esempio il Piano faunistico provinciale indicherà una determinata zona come vocata all'insediamento e alla riproduzione di specie come la starna o la lepre, su quel territorio non dovrà concedersi l'autorizzazione alla costituzione di aziende agri-turistico-venatorie.

La concessione nella zona lagunare e valliva viene rilasciata a condizione che siano compresi bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, e, comunque ai sensi dell'articolo 16, comma 3 della legge 157/92, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

Le aziende agrituristico venatorie dovranno avere una estensione compresa tra un minimo di ettari cinquanta ed un massimo di quattrocento ettari.

La richiesta di concessione presentata alla Provincia deve essere corredata, ai sensi dell'allegato B della legge regionale 50/93, dal Piano tecnico-economico il quale deve contenere:

a) una descrizione della tipologia del territorio comprendente la sua intera superficie, l'altimetria minima e massima, la ripartizione colturale delle aree coltivate con relativo ettaraggio, le dimensioni di eventuali aree boschive, bacini artificiali, aree vallive allagate, zone ad incolto;

b) l'eventuale inclusione nell'area dell'ambito di vincoli quali:

1) superfici ad agricoltura svantaggiata;

2) superfici dismesse da interventi agricoli previsti dal Regolamento CEE n. 1094/88 riguardante il ritiro dei seminativi dalla produzione nonché l'estensivizzazione e la riconversione della produzione;

c) a seconda dei casi, precisazione sul modello di conduzione agricola, forestale, zootecnica o ittica;

d) sintetica qualificazione faunistica del comprensorio;

e) elenco delle specie allevate per le quali si richiede l'autorizzazione al prelievo venatorio;

f) descrizione delle strutture produttive o di ambientamento esistenti o da realizzarsi con indicazione della specie e della quantità di esemplari che si intendono produrre;

g) illustrazione dei programmi pluriennali di immissione di specie selvatiche cacciabili indicante i quantitativi annui di soggetti allevati da liberare, suddivisi per specie.

TITOLO IX

Criteri per l'istituzione di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale

I Centri di cui all'articolo 31 della legge regionale 50/93 possono essere istituiti in:

a) Centri, estensivi destinati alla produzione di soggetti da ripopolamento e sono assimilabili per gli aspetti funzionali alle zone di ripopolamento e cattura. I Centri vanno localizzati su ambienti vocazionalmente idonei e di dimensioni tali da assicurare il soddisfacimento delle esigenze biologiche delle specie prodotte allo stato naturale. Sono inoltre caratterizzati da strutture per il ricovero, l'alimentazione, la cattura. La loro superficie non deve di norma essere inferiore ad ettari 400.

b) Centri intensivi ove si producono animali con più specifica destinazione al ripopolamento per uso venatorio.

I Centri per l'allevamento di ungulati vanno situati su terreni solidi permeabili non suscettibili di dissesto e devono essere dotati obbligatoriamente di recinzioni atti a limitare la fuoriuscita di animali.

Domanda di concessione

La domanda di concessione di Centro di riproduzione estensivo di fauna selvatica allo stato naturale va presentata all'Amministrazione provinciale corredata, in conformità dall'allegato B della legge regionale 50/93 dai seguenti documenti:

a) planimetria in triplice copia dell'area interessata con i riferimenti catastali dei terreni, le relative superfici, nonché il proprietario o il possessore corrispondente;

b) gli atti comprovanti i titoli di proprietà o di possesso dei terreni. Tali atti possono essere sostituiti da un atto notorio. Nel caso in cui facciano parte del Centro, dei terreni di cui il concessionario non abbia la proprietà, né il possesso, deve risultare il consenso del proprietario o del conduttore alla realizzazione delle finalità del Centro stesso per l'intera durata della concessione.

Tale consenso deve essere ripetuto ad ogni aggiornamento del piano produttivo;

c) relazione illustrativa con l'indicazione della quantità e della qualità delle specie che si intendono produrre, nonché le strutture di riproduzione da attivare, compresi gli interventi di campagna, di miglioramento ambientale, di controllo delle specie predatrici, di quelle concorrenti, inselvatichite;

d) i nominativi delle persone autorizzate al prelievo.

Per gli allevamenti intensivi occorre la sola presentazione della relazione illustrativa.

Il titolare del Centro è tenuto a dare piena attuazione a quanto previsto nella relazione.

Produzione

All'inizio del secondo anno negli allevamenti estensivi dovranno essere conseguite le seguenti produzioni ogni 100 ettari:

Superficie recintata: lepri 8; fagiani 75.

Superficie non recintata: lepri 10; fagiani 35.

Eventuali immissioni di selvaggina sono consentite solo con soggetti di provenienza nazionale, preferibilmente regionale.

Nei Centri per la produzione di selvaggina il controllo degli animali predatori avviene a cura di personale incaricato, su autorizzazione della Provincia. Interventi selettivi diretti all'abbattimento di capi malformati, imperfetti o in cattive condizioni di salute sono eseguiti da personale autorizzato, così pure le operazioni tese a ristabilire gli equilibri idonei tra i sessi e le classi d'età.

Con validità annuale l'autorizzazione è rilasciata dalla Amministrazione provinciale.

Cessione o vendita

La selvaggina prodotta viene ceduta o venduta con rilascio di regolare ricevuta. Pertanto ogni Centro deve essere dotato di un registro vidimato dalla Amministrazione provinciale sul quale riportare i movimenti dei capi.

Controlli

L'Amministrazione provinciale è tenuta a compiere periodici accertamenti di verifica della gestione dei Centri. Nell'atto di concessione fornisce indicazioni in materia di tutela sanitaria in particolare per quanto attiene alla Pseudopeste ed al Difterovaiolo aviare, nonché norme per l'applicazione ai ruminanti selvatici di disposizioni analoghe a quelle in uso per i piccoli ruminanti domestici.

QUADRO RIEPILOGATIVO REGIONALE

Territorio agro-silvo-pastorale della Regione


     Provincia       Zona Alpi  (ha)      Pianura - Collina    
                                          (ha)                 
Belluno                          220.063                       
Padova                                    171.565              
Rovigo                                    131.968              
Treviso                           84.000  138.138              
Venezia                                   207.104              
Verona                            61.457  187.820              
Vicenza                          105.203  127.676              
TOTALE                           470.723  964.271              


Oasi


     Provincia       Zona Alpi  (ha)      Pianura - Collina    
                                          (ha)                 
Belluno                            2.981                       
Padova                                    5.122                
Rovigo                                    5.677                
Treviso                            1.427  2.756                
Venezia                                   21.640               
Verona                             1.690  3.089                
Vicenza                            8.762  2.107                


Zone di ripopolamento e cattura


     Provincia       Zona Alpi  (ha)      Pianura - Collina    
                                          (ha)                 
Belluno                                                        
Padova                                    9.948                
Rovigo                                    21.252               
Treviso                           12.600  31.778               
Venezia                                   18.239               
Verona                             1.708  22.285               
Vicenza                                   8.213                


Parchi - Riserve naturali - Foreste demaniali - PTRC


     Provincia       Zona Alpi  (ha)      Pianura - Collina    
                                          (ha)                 
Belluno                           59.231                       
Padova                                    13.400               
Rovigo                                                         
Treviso                                                        
Venezia                                   513                  
Verona                            16.158  2.156                
Vicenza                            1.475  539                  


Valichi montani


     Provincia       Zona Alpi  (ha)      Pianura - Collina    
                                          (ha)                 
Belluno                              314                       
Padova                                                         
Rovigo                                                         
Treviso                                                        
Venezia                                                        
Verona                               228  636                  
Vicenza                              314                       


Centri pubblici produzione di fauna selvatica


     Provincia       Zona Alpi  (ha)      Pianura - Collina    
                                          (ha)                 
Belluno                                                        
Padova                                                         
Rovigo                                    245                  
Treviso                                                        
Venezia                                                        
Verona                                                         
Vicenza                                                        


Aziende agri-turistico-venatorie (ex agro-venatorie)


     Provincia       Zona Alpi  (ha)      Pianura - Collina    
                                          (ha)                 
Belluno                                                        
Padova                                    1.791                
Rovigo                                    981                  
Treviso                                                        
Venezia                                   1.245                
Verona                                56  1.828                
Vicenza                                                        


Il territorio sottoposto a vincolo complessivo di divieto di caccia risulta essere il seguente:


     Provincia       Zona Alpi  (ha)      Pianura - Collina    
                                          (ha)                 
Belluno                           64.897                       
Padova                                    39.128               
Rovigo                                    34.583               
Treviso                           23.641  43.051               
Venezia                                   51.123               
Verona                            25.041  38.061               
Vicenza                           19.075  19.828               
Totale Regionale                 132.654  225.774              


Le percentuali delle zone sottoposte a vincolo di divieto di caccia sono le seguenti:


     Provincia       Zona Alpi  (ha)      Pianura - Collina    
                                          (ha)                 
Belluno                            29,49                       
Padova                                    22,80                
Rovigo                                    26,20                
Treviso                             30,5  31,16                
Venezia                                   24,68                
Verona                             40,74  21,12                
Vicenza                            18,13  15,52                
% Regionale                        29,19  23,41                


Centri privati produzione di fauna selvatica


     Provincia       Zona Alpi  (ha)      Pianura - Collina    
                                          (ha)                 
Belluno                                                        
Padova                                    1.791                
Rovigo                                                         
Treviso                                                        
Venezia                                   303                  
Verona                                    3.474                
Vicenza                                                        


Fondi chiusi e zone tutelate per altre leggi o disposizioni


     Provincia       Zona Alpi  (ha)      Pianura - Collina    
                                          (ha)                 
Belluno                            2.371                       
Padova                                    8.867                
Rovigo                                    7.409                
Treviso                            9.614  8.517                
Venezia                                   10.428               
Verona                             5.257  6.421                
Vicenza                            9.729  8.866                


Aziende faunistico-venatorie


     Provincia       Zona Alpi  (ha)      Pianura - Collina    
                                          (ha)                 
Belluno                            1.659                       
Padova                                    2.157                
Rovigo                                    8.866                
Treviso                                                        
Venezia                                   14.080               
Verona                               532  15.165               
Vicenza                            2.910                       


ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 1996, n. 17 RELATIVA A:

PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE (1996-2001)

Tavole da 1 a 14 contenenti le cartografie che definiscono:

1) la conterminazione della zona faunistica delle Alpi;

2) la conterminazione degli ambiti territoriali di caccia;

3) la conterminazione delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura, dei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale.


Note

(1) La validità del Piano faunistico-venatorio regionale è prorogata sino al 31 marzo 2002 dall'articolo 61, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5.

La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 32 lett. g) dello Statuto, è autorizzata ad apportare alle tabelle del Quadro riepilogativo regionale allegato al Piano faunistico-venatorio regionale le modifiche conseguenti a quanto disposto dall'art. 2 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 43. In precedenza vedi art. 2 della legge regionale 3 aprile 1998, n. 7.

(2) Si omettono le cartografie. Si segnala peraltro che le stesse sono state sostituite dall'art. 1 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 43 per quanto riguarda le tavole n. 2, 3, 4, 6, 10 e 11. In precedenza le tavole da 1 a 14 erano state sostituite dall'art. 1 della legge regionale 3 aprile 1998, n. 7 . Si segnala inoltre che ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 43 la Giunta regionale è stata autorizzata ad apportare le conseguenti modifiche nel quadro riepilogativo regionale allegato al Piano faunistico venatorio.

(3) La validità del Piano faunistico-venatorio regionale è prorogata sino al 31 marzo 2002 dall'articolo 61, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5.

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