L. 22 febbraio 2001, n. 36 Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2001) |
Art.
1.
(Finalità
della legge)
1.
La presente legge ha lo scopo di dettare i princìpi fondamentali diretti a:
a)
assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della
popolazione dagli effetti dell’esposizione a determinati livelli di campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell’articolo
32 della Costituzione;
b)
promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo
termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio
di precauzione di cui all’articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo
dell’Unione Europea;
c)
assicurare la tutela dell’ambiente e del paesaggio e promuovere
l’innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare
l’intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
secondo le migliori tecnologie disponibili.
2.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono alle finalità della presente legge nell’ambito delle competenze ad
esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e
secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
Art.
2.
(Ambito
di applicazione)
1.
La presente legge ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature
per usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare
l’esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300
GHz. In particolare, la presente legge si applica agli elettrodotti ed agli
impianti radioelettrici, compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e
gli impianti per radiodiffusione.
2.
Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi di esposizione
intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici. Agli apparecchi ed ai
dispositivi di uso domestico, individuale e lavorativo si applicano
esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 10 e 12 della presente
legge.
3.
Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia le norme della presente
legge sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze al servizio
espletato, individuate con il decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a).
4.
Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari e tecnici istituiti
per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono
competenti altresì per le aree riservate od operative e per quelle che
presentano analoghe esigenze individuate con il decreto di cui al comma 3.
Art.
3.
(Definizioni)
1.
Ai fini dell’applicazione della presente legge si assumono le seguenti
definizioni:
a)
esposizione:
è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici,
elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;
b)
limite di
esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico,
considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della
salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di
esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera a);
c)
valore di
attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico,
considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli
ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per
le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) e c).
Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti
a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla
legge;
d)
obiettivi di qualità sono:
1)
i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le
incentivazioni per l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati
dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall’articolo 8;
2)
i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato
secondo le previsioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), ai
fini della progressiva minimizzazione dell’esposizione ai campi medesimi;
e)
elettrodotto:
è l’insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di
trasformazione;
f)
esposizione
dei lavoratori e delle lavoratrici: è ogni tipo di esposizione dei lavoratori e
delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti
a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
g)
esposizione
della popolazione: è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, ad eccezione dell’esposizione di cui alla lettera f) e
di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;
h)
stazioni e
sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o più trasmettitori, nonchè
ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le
apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un
servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;
i)
impianto
per telefonia mobile: è la stazione radio di terra del servizio di telefonia
mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del
servizio di telefonia mobile;
l)
impianto
fisso per radiodiffusione: è la stazione di terra per il servizio di
radiodiffusione televisiva o radiofonica.
Art.
4.
(Funzioni
dello Stato)
1.
Lo Stato esercita le funzioni relative:
a)
alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualità, in quanto valori di campo come definiti dall’articolo
3, comma 1, lettera d), numero 2), in considerazione del preminente
interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee
in relazione alle finalità di cui all’articolo 1;
b)
alla
promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica,
nonché al coordinamento dell’attività di raccolta, di elaborazione e di
diffusione dei dati, informando annualmente il Parlamento su tale attività; in
particolare il Ministro della sanità promuove, avvalendosi di istituzioni
pubbliche e private senza fini di lucro, aventi comprovata esperienza nel campo
scientifico, un programma pluriennale di ricerca epidemiologica e di
cancerogenesi sperimentale, al fine di approfondire i rischi connessi
all’esposizione a campi elettromagnetici a bassa e alta frequenza;
c)
all’istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate,
al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell’ambiente;
d)
alla
determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento di cui
all’articolo 9, comma 2, con particolare riferimento alle priorità di
intervento, ai tempi di attuazione ed alle modalità di coordinamento delle
attività riguardanti piú regioni nonché alle migliori tecnologie disponibili
per quanto attiene alle implicazioni di carattere economico ed impiantistico;
e)
all’individuazione
delle tecniche di misurazione e di rilevamento dell’inquinamento
elettromagnetico;
f)
alla
realizzazione di accordi di programma con i gestori di elettrodotti ovvero con i
proprietari degli stessi o delle reti di trasmissione o con coloro che ne
abbiamo comunque la disponibilità nonché con gli esercenti di impianti per
emittenza radiotelevisiva e telefonia mobile, al fine di promuovere tecnologie e
tecniche di costruzione degli impianti che consentano di minimizzare le
emissioni nell’ambiente e di tutelare il paesaggio;
g)
alla
definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;
h)
alla
determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli
elettrodotti; all’interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna
destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso
che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.
2.
I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, le
tecniche di misurazione e rilevamento dell’inquinamento elettromagnetico e i
parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui al
comma 1, lettere a), e) e h), sono stabiliti, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a)
per la popolazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanità,
sentiti il Comitato di cui all’articolo 6 e le competenti Commissioni
parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito
denominata «Conferenza unificata»;
b)
per i
lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le disposizioni previste dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità,
sentiti i Ministri dell’ambiente e del lavoro e della previdenza sociale, il
Comitato di cui all’articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari,
previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il medesimo decreto disciplina,
altresí, il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori
professionalmente esposti.
3.
Qualora entro il termine previsto dal comma 2 non siano state raggiunte le
intese in sede di Conferenza unificata, il Presidente del Consiglio dei ministri
entro i trenta giorni successivi adotta i decreti di cui al comma 2, lettere a)
e b).
4.
Alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento, ai
sensi del comma 1, lettera d), si provvede, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente, sentito il
Comitato di cui all’articolo 6 e la Conferenza unificata.
5.
Le regioni adeguano la propria legislazione ai limiti di esposizione, ai valori
di attenzione e, limitatamente alla definizione di cui all’articolo 3, comma
1, lettera d), numero 2), agli obiettivi di qualità previsti dai decreti
di cui al comma 2 del presente articolo.
6.
Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire
8.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per le attività di cui
al comma 1, lettera b), di lire 2.000 milioni annue a decorrere
dall’anno 2001 per le attività di cui al comma 1, lettera c), e di
lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la
realizzazione degli accordi di programma di cui al comma 1, lettera f),
nonché per gli ulteriori accordi di programma di cui agli articoli 12 e 13.
Art.
5.
(Misure
di tutela dell’ambiente e del paesaggio. Procedimento di autorizzazione alla
costruzione e all’esercizio di elettrodotti)
1.
Al fine di tutelare l’ambiente e il paesaggio, con apposito regolamento
adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e dell’articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e per i
beni e le attività culturali, previo parere del Comitato di cui all’articolo
6 e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono adottate misure
specifiche relative alle caratteristiche tecniche degli impianti e alla
localizzazione dei tracciati per la progettazione, la costruzione e la modifica
di elettrodotti e di impianti per telefonia mobile e radiodiffusione. Con lo
stesso regolamento vengono indicate le particolari misure atte ad evitare danni
ai valori ambientali e paesaggistici e possono essere adottate ulteriori misure
specifiche per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti
nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonché da
strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, a tutela degli
interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici e
ambientali, fermo restando quanto disposto dal testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e fermo restando il rispetto dei
predetti vincoli e strumenti di pianificazione.
2.
Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono adottate misure di
contenimento del rischio elettrico degli impianti di cui allo stesso comma 1, ed
in particolare del rischio di elettrolocuzione e di collisione dell’avifauna.
3.
Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 é definita una nuova disciplina
dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli
elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, in modo da assicurare il rispetto
dei princìpi della presente legge, ferme restando le vigenti disposizioni in
materia di valutazione di impatto ambientale. Tale disciplina si conforma
inoltre ai seguenti criteri e princìpi:
a)
semplificazione
dei procedimenti amministrativi;
b)
individuazione
delle tipologie di infrastrutture a minore impatto ambientale, paesaggistico e
sulla salute dei cittadini;
c)
concertazione
con le regioni e gli enti locali interessati nell’ambito dei procedimenti
amministrativi di definizione dei tracciati;
d)
individuazione
delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;
e)
riordino
delle procedure relative alle servitù di elettrodotto e ai relativi indennizzi.
f)
valutazione
preventiva dei campi elettromagnetici preesistenti.
4.
Le norme, anche di legge, che disciplinano i procedimenti indicati al comma 3,
individuate dal regolamento di cui al medesimo comma, sono abrogate con effetto
dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
Art.
6.
(Comitato
interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento
elettromagnetico)
1.
È istituito il Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione
dell’inquinamento elettromagnetico, di seguito denominato «Comitato».
2.
Il Comitato è presieduto dal Ministro dell’ambiente o dal Sottosegretario
all’ambiente delegato, ed è composto altresì dai Ministri, o dai
Sottosegretari delegati, della sanità, dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici,
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, per i beni e le attività
culturali, dei trasporti e della navigazione, delle comunicazioni, della difesa
e dell’interno.
3.
Il Comitato svolge le attività di cui agli articoli 4, comma 1, lettere b) ed
f), 12, comma 2, e 13.
4.
Il Comitato esprime i pareri di cui agli articoli 4, comma 2, lettere a) e
b), 4, comma 4, 5, comma 1, e 12, comma 1.
5.
Il Comitato svolge funzioni di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla
presente legge e predispone una relazione annuale al Parlamento sulla sua
attuazione.
6.
Il Comitato si avvale del contributo, che viene reso a titolo gratuito, di enti,
agenzie, istituti ed organismi, aventi natura pubblica e competenze specifiche
nelle diverse materie di interesse della presente legge.
7.
Per l’istituzione e il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa
massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall’anno 2001.
Art.
7.
(Catasto
nazionale)
1.
Il catasto nazionale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), é
costituito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, dal Ministro dell’ambiente, sentiti il Ministro della sanità
ed il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
nell’ambito del sistema informativo e di monitoraggio di cui all’articolo 8
del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335. Il
catasto nazionale opera in coordinamento con i catasti regionali di cui
all’articolo 8, comma 1, lettera d). Le modalità di inserimento dei
dati sono definite dal Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro
delle comunicazioni, per quanto riguarda l’inserimento dei dati relativi a
sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici
per usi civili di telecomunicazioni, con il Ministro dei lavori pubblici e con
il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, per quanto
riguarda l’inserimento dei dati relativi agli elettrodotti, con il Ministro
dei trasporti e della navigazione, per quanto riguarda l’inserimento dei dati
relativi agli impianti di trasporto, e con i Ministri della difesa e
dell’interno, per quanto riguarda l’inserimento dei dati relativi a sorgenti
fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature per usi militari e delle
forze di polizia.
Art.
8.
(Competenze
delle regioni, delle province e dei comuni)
1.
Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei
valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonchè dei criteri e delle
modalità fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle
autorità indipendenti:
a)
l’esercizio
delle funzioni relative all’individuazione dei siti di trasmissione e degli
impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti
per radiodiffusione, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel
rispetto del decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), e dei
princìpi stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 5;
b)
la
definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV,
con la previsione di fasce di rispetto secondo i parametri fissati ai sensi
dell’articolo 4 e dell’obbligo di segnalarle;
c)
le modalità
per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui al
presente articolo, in conformità a criteri di semplificazione amministrativa,
tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti;
d)
la
realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera c), di un catasto delle sorgenti fisse
dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i
livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle
condizioni di esposizione della popolazione;
e)
l’individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli
obiettivi di qualità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d),
numero 1);
f)
il concorso all’approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli
effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti
dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
2.
Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e c),
le regioni si attengono ai princìpi relativi alla tutela della salute pubblica,
alla compatibilità ambientale ed alle esigenze di tutela dell’ambiente e del
paesaggio.
3.
In caso di inadempienza delle regioni, si applica l’articolo 5 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
4.
Le regioni, nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che
spettano alle province ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge
31 luglio 1997, n. 249.
5.
Le attività di cui al comma 1, riguardanti aree interessate da installazioni
militari o appartenenti ad altri organi dello Stato con funzioni attinenti
all’ordine e alla sicurezza pubblica sono definite mediante specifici accordi
dai comitati misti paritetici di cui all’articolo 3 della legge 24 dicembre
1976, n. 898, e successive modificazioni.
6.
I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento
urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della
popolazione ai campi elettromagnetici.
Art.
9.
(Piani
di risanamento)
1.
Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
all’articolo 4, comma 2, lettera a), la regione adotta, su proposta dei
soggetti gestori e sentiti i comuni interessati, un piano di risanamento al fine
di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di ventiquattro mesi,
gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori
di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti secondo le norme della
presente legge. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia
o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento è adottato dalle regioni,
sentiti i comuni e gli enti interessati, entro i successivi tre mesi. Il piano,
la cui realizzazione è controllata dalle regioni, puó prevedere anche la
delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla
pianificazione in materia, e degli impianti di diversa tipologia in siti idonei.
Il risanamento é effettuato con onere a carico dei titolari degli impianti.
2.
Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
all’articolo 4, comma 4, i gestori degli elettrodotti presentano una proposta
di piano di risanamento, al fine di assicurare la tutela della salute e
dell’ambiente. I proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale
o coloro che comunque ne abbiano la disponibilità sono tenuti a fornire
tempestivamente al gestore della rete di trasmissione nazionale, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 4, comma 2,
lettera a), le proposte degli interventi di risanamento delle linee di
competenza, nonchè tutte le informazioni necessarie ai fini della presentazione
della proposta di piano di risanamento. Il piano deve prevedere i progetti che
si intendono attuare allo scopo di rispettare i limiti di esposizione e i valori
di attenzione, nonché di raggiungere gli obiettivi di qualità stabiliti dal
decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a). Esso deve indicare
il programma cronologico di attuazione, adeguandosi alle priorità stabilite dal
citato decreto, considerando comunque come prioritarie le situazioni sottoposte
a piú elevati livelli di inquinamento elettromagnetico, in prossimità di
destinazioni residenziali, scolastiche, sanitarie, o comunque di edifici adibiti
a permanenze non inferiori a quattro ore, con particolare riferimento alla
tutela della popolazione infantile. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), in
caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento di cui al
primo periodo del comma 3 è proposto dalla regione entro i successivi tre mesi.
3.
Per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, la proposta di piano di
risanamento é presentata al Ministero dell’ambiente. Il piano è approvato,
con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal
Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria, del
commercio e dell’artigianato e dei lavori pubblici, sentiti il Ministro della
sanità e le regioni ed i comuni interessati. Per gli elettrodotti con tensione
non superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento é presentata alla
regione, che approva il piano, con eventuali modifiche, integrazioni e
prescrizioni, entro sessanta giorni, sentiti i comuni interessati. Trascorsi
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 4,
comma 2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il
piano di risanamento per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV è
adottato dalla regione, nei termini di cui al terzo periodo del presente comma.
4.
Il risanamento degli elettrodotti deve essere completato entro dieci anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Entro il 31 dicembre 2004 ed
entro il 31 dicembre 2008, deve essere comunque completato il risanamento degli
elettrodotti che non risultano conformi, rispettivamente, ai limiti di cui
all’articolo 4 ed alle condizioni di cui all’articolo 5 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, al fine dell’adeguamento ai
limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità
stabiliti ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a), della presente
legge. Il risanamento é effettuato con onere a carico dei proprietari degli
elettrodotti, come definiti ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, ai sensi dell’articolo 2,
comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481, determina, entro sessanta
giorni dall’approvazione del piano di risanamento, la valutazione dei costi
strettamente connessi all’attuazione degli interventi di risanamento nonché i
criteri, le modalità e le condizioni per il loro eventuale recupero.
5.
Ai fini della concessione di contributi alle regioni per l’elaborazione dei
piani di risanamento, la realizzazione dei catasti regionali e l’esercizio
delle attività di controllo e di monitoraggio, é autorizzata la spesa massima
di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall’anno 2001. Le somme derivanti
dall’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 15, versate
all’entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate nella misura del 100
per cento, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ad apposite unità previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero dell’ambiente; tali somme sono destinate, sulla base
di criteri determinati dalla Conferenza unificata, alla concessione di
contributi alle regioni, ad integrazione delle risorse ad esse assegnate ai
sensi del primo periodo del presente comma, ai fini dell’elaborazione dei
piani di risanamento, della realizzazione dei catasti regionali e
dell’esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio.
6.
Il mancato risanamento degli elettrodotti, delle stazioni e dei sistemi
radioelettrici, degli impianti per telefonia mobile e degli impianti per
radiodiffusione, secondo le prescrizioni del piano, dovuto ad inerzia o
inadempienza dei proprietari degli elettrodotti o di coloro che ne abbiano
comunque la disponibilità, fermo restando quanto previsto dall’articolo 15,
comporta il mancato riconoscimento da parte del gestore della rete di
trasmissione nazionale del canone di utilizzo relativo alla linea non risanata e
la disattivazione dei suddetti impianti per un periodo fino a sei mesi,
garantendo comunque i diritti degli utenti all’erogazione del servizio di
pubblica utilità. La disattivazione è disposta:
a)
con
provvedimento del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentiti il Ministro della
sanità e del lavoro e della previdenza sociale nonché le regioni interessate,
per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;
b)
con
provvedimento del presidente della giunta regionale per quanto riguarda gli
elettrodotti con tensione inferiore a 150 kV ed i sistemi radioelettrici, con
esclusione degli impianti per telefonia mobile e per radiodiffusione e degli
impianti per telefonia fissa nonché delle stazioni radioelettriche per
trasmissione di dati, la cui disattivazione é disposta con provvedimento del
Ministro delle comunicazioni che assicura l’uniforme applicazione della
disciplina sul territorio nazionale.
7.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
su ciascuna struttura di cui alle lettere e), h) ed l) del comma 1
dell’articolo 3 deve essere applicata una etichetta informativa ben visibile,
riportante la tensione prodotta, i valori di esposizione rintracciabili nella
documentazione autorizzativa, i limiti di esposizione ed i valori di attenzione
prescritti dalle leggi nazionali e regionali e le distanze di rispetto.
Art.
10.
(Educazione
ambientale)
1.
Il Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri della sanità,
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica
istruzione, promuove lo svolgimento di campagne di informazione e di educazione
ambientale ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349. A tale fine è
autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall’anno 2001.
Art.
11.
(Partecipazione
al procedimento amministrativo)
1.
Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli elettrodotti, di cui agli
articoli 4 e 8, nonché ai procedimenti di adozione e approvazione dei piani di
risanamento di cui all’articolo 9, comma 2, si applicano le disposizioni di
cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, sulla partecipazione al procedimento amministrativo.
Art.
12.
(Apparecchiature
di uso domestico, individuale o lavorativo)
1.
Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della
sanità, previo parere del Comitato e sentite le competenti Commissioni
parlamentari, sono stabilite, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, tenendo conto anche degli orientamenti e degli atti
dell’Unione europea in materia di inquinamento elettromagnetico, tutela dei
consumatori e istruzioni per l’uso dei prodotti, le informazioni che i
fabbricanti di apparecchi e dispositivi, in particolare di uso domestico,
individuale o lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e alle
lavoratrici, mediante apposite etichettature o schede informative. Le
informazioni devono riguardare, in particolare, i livelli di esposizione
prodotti dall’apparecchio o dal dispositivo, la distanza di utilizzo
consigliata per ridurre l’esposizione al campo elettrico, magnetico ed
elettromagnetico e le principali prescrizioni di sicurezza. Con lo stesso
decreto sono individuate le tipologie di apparecchi e dispositivi per i quali
non vi è emissione di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, o per i
quali tali emissioni sono da ritenersi così basse da non richiedere alcuna
precauzione.
2.
Il Comitato promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con le
imprese produttrici di apparecchiature di uso domestico, individuale o
lavorativo, che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al
fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le
emissioni.
Art.
13.
(Accordi
di programma per i servizi di trasporto pubblico)
1.
Il Ministro dell’ambiente, su proposta del Comitato, promuove la realizzazione
di intese ed accordi di programma con i gestori di servizi di trasporto pubblico
che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di
favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.
Art.
14.
(Controlli)
1.
Le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di
controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l’attuazione della
presente legge, utilizzano le strutture delle Agenzie regionali per la
protezione dell’ambiente, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. Restano
ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite
dalle disposizioni vigenti.
2.
Nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente non
sono ancora operanti, ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni provinciali
e comunali si avvalgono del supporto tecnico dell’Agenzia nazionale per la
protezione dell’ambiente, dei presidi multizonali di prevenzione (PMP),
dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL)
e degli ispettori territoriali del Ministero delle comunicazioni, nel rispetto
delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni vigenti.
3.
Il controllo all’interno degli impianti fissi o mobili destinati alle attività
istituzionali delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco
è disciplinato dalla specifica normativa di settore. Resta fermo in
particolare, quanto previsto per le forze armate e di polizia dagli articoli 1,
comma 2, e 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
e successive modificazioni.
4.
Il personale incaricato dei controlli, nell’esercizio delle funzioni di
vigilanza e di controllo, può accedere agli impianti che costituiscono fonte di
emissioni elettromagnetiche e richiedere, in conformità alle disposizioni della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i dati, le
informazioni e i documenti necessari per l’espletamento delle proprie
funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento dell’ente di
appartenenza.
Art.
15.
(Sanzioni)
1.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell’esercizio o nell’impiego
di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui
ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall’articolo 4,
comma 2, e ai decreti previsti dall’articolo 16 è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 600 milioni.
La predetta sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di
attuazione piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi
previsti.
2.
Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle misure di tutela di
cui all’articolo 5, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 200 milioni. In caso di recidiva
la sanzione è raddoppiata.
3.
Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono
irrogate dalle autorità competenti, sulla base degli accertamenti effettuati
dalle autorità abilitate ai controlli ai sensi dell’articolo 14. Le autorità
competenti all’irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono
individuate dai decreti di cui all’articolo 4, comma 2.
4.
In caso di inosservanza delle prescrizioni previste, ai fini della tutela
dell’ambiente e della salute, dall’autorizzazione, dalla concessione o dalla
licenza per l’installazione e l’esercizio degli impianti disciplinati dalla
presente legge, si applica la sanzione della sospensione degli atti
autorizzatori suddetti, da due a quattro mesi. In caso di nuova infrazione
l’atto autorizzatorio è revocato.
5.
La sanzione di cui al comma 4 è applicata dall’autorità competente in base
alle vigenti disposizioni a rilasciare l’atto autorizzatorio, sulla base degli
accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli.
6.
L’inosservanza del decreto di cui all’articolo 12, comma 1, è punita con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra lire 2 milioni e
lire 600 milioni.
7.
In riferimento alle sanzioni previste nel presente articolo non è ammesso il
pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni.
Art.
16.
(Regime
transitorio)
1.
Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), si applicano, in
quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, e successive modificazioni, le
disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre
1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1995,
nonché le disposizioni del decreto del Ministro dell’ambiente 10 settembre
1998, n. 381.
Art.
17.
(Copertura
finanziaria)
1.
All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a lire 20.000
milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 si provvede:
a)
quanto a
lire 7.000 milioni a decorrere dall’anno 2001, mediante utilizzo delle
proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
dell’ambiente;
b)
quanto a
lire 13.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, mediante utilizzo
delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base
di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
dell’ambiente.
2.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.